BIOLOGICO

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COSA E’ L’AGRICOLTURA BIOLOGICA

L’agricoltura biologica è un metodo di produzione definito e disciplinato a livello comunitario dal Regolamento CEE 2092/91 (Testo consolidato al 7 luglio 2004), e a livello nazionale dal D.M. 220/95. In agricoltura biologica non si utilizzano sostanze chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in genere), né Organismi Geneticamente Modificati (OGM). Alla difesa delle colture si provvede innanzitutto in via preventiva, selezionando specie resistenti alle malattie e intervenendo con tecniche di coltivazione appropriate come, per esempio:la rotazione delle colture cioè evitando di coltivare per più stagioni consecutive sullo stesso terreno la stessa pianta. Così facendo, da un lato si ostacola l’ambientarsi dei parassiti, e dall’altro si sfruttano in modo più razionale e meno intensivo le sostanze nutrienti del terreno;la piantumazione di siepi ed alberi che, oltre a ricreare il paesaggio, danno ospitalità ai predatori naturali dei parassiti e fungono da barriera fisica a possibili inquinamenti esterni;la consociazione, cioè coltivando in parallelo piante sgradite l’una ai parassiti dell’altra.In agricoltura biologica si usano fertilizzanti naturali come il letame ed altre sostanze organiche compostate (sfalci, ecc.) e sovesci, ossia si incorporano nel terreno piante appositamente seminate, come trifoglio o senape. In caso di necessità, per la difesa delle colture si interviene con sostanze naturali vegetali, animali o minerali: estratti di piante, insetti utili che predano i parassiti, farina di roccia o minerali naturali per correggere struttura e caratteristiche chimiche del terreno e per difendere le coltivazioni dalle crittogame. Qualora fosse necessario intervenire per la difesa delle coltivazioni da parassiti e altre avversità, l’agricoltore può fare ricorso esclusivamente alle sostanze di origine naturale espressamente autorizzate e dettagliate dal Regolamento europeo (con il criterio della cosiddetta “lista positiva”).

Gli allevamenti biologici

Anche l’allevamento biologico segue le norme dell’Unione Europea , con il Regolamento CE 1804/99, e a livello nazionale con il D.M. n.91436 del 4 Agosto 2000. Gli animali devono essere alimentati, secondo il proprio fabbisogno, con prodotti vegetali ottenuti ottenuti anch’essi con metodo di produzione biologico, coltivati di preferenza nella stessa azienda o nel comprensorio in cui l’azienda ricade. L’allevamento degli animali con metodo biologico è strettamente legato alla terra. Il numero dei capi che si possono allevare dipende dalla superficie di terreno disponibile. I sistemi di allevamento adottati devono soddisfare i bisogni etologici e fisiologici degli animali. Sono vietati il trapianto degli embrioni e l’uso di ormoni per regolare l’ovulazione eccetto in caso di trattamento veterinario di singoli animali. L’impiego di razze ottenute mediante manipolazione genetica è vietato. Il trasporto del bestiame deve essere quanto più breve possibile ed effettuarsi in modo da affaticare il meno possibile gli animali. Le operazioni di carico e scarico devono effettuarsi senza brutalità. E’ vietato l’uso di calmanti durante il tragitto. Il trattamento degli animali al momento della macellazione o dell’abbattimento deve limitare la tensione e, nello stesso tempo, offrire le dovute garanzie rispetto all’identificazione e alla separazione degli animali biologici da quelli convenzionali. E’ preferibile allevare razze autoctone, che siano ben adattate alle condizioni ambientali locali, resistenti alle malattie e adatte alla stabulazione all’aperto. Le condizioni di allevamento devono tenere conto del comportamento innato degli animali. In particolare; le strutture per l’allevamento devono essere salubri, correttamente dimensionate al carico di bestiame e devono consentire l’isolamento dei capi che necessitano di cure mediche. Inoltre devono essere assicurati sufficiente spazio libero a disposizione degli animali. Per ogni specie e categoria di animali il Regolamento CE 1804/99 definisce degli spazi minimi che devono essere garantiti sia al coperto (in stalle, ricoveri) sia all’aperto (paddock e altro). La dieta deve essere bilanciata in accordo con i fabbisogni nutrizionali degli animali. Il 100% degli alimenti dovrebbe essere di origine biologica controllata. Tuttavia, poiché ci possono essere delle difficoltà nell’approvvigionamento di alimenti biologici, è consentito l’impiego di alimenti non biologici fino al limite massimo del 10 % per i ruminanti e del 20% per gli altri animali, calcolati sulla sostanza secca della razione alimentare. Tale deroga è applicabile comunque solo fino al 24 agosto 2002. Non possono essere somministrati agli animali allevati con metodo biologico: stimolatori di crescita o stimolatori dell’appetito sintetici; conservanti e coloranti; urea; sottoprodotti animali (es. residui di macello o farine di pesce) ai ruminanti e agli erbivori monogastrici, fatta eccezione per il latte e i prodotti lattiero-caseari; escrementi o altri rifiuti animali; alimenti sottoposti a trattamenti con solventi (es. panelli di soia o altri semi oleosi) o addizionati di agenti chimici in genere; organismi geneticamente modificati; vitamine sintetiche.

L’attività di trasformazione dei prodotti alimentari bio

Requisiti e specifiche di prodotto Gli ingredienti dei prodotti alimentari etichettati e venduti come biologici devono essere certificati bio almeno per il 70% (la percentuale si riferisce al totale degli ingredienti di origine agricola ed esclude acqua, sale, additivi ammessi, ecc.). Si possono utilizzare ingredienti convenzionali solo se rientrano tra quelli previsti dal Reg CE 2092/91 in una apposita lista positiva ristretta, e se i corrispondenti ingredienti bio non sono disponibili in quantità sufficiente sul mercato comunitario (es. zucchero di barbabietola, fruttosio, organismi acquatici diversi dai prodotti dell’acquacoltura, olio di girasole, ecc.) La commercializzazione di prodotti ottenuti con materie prime in conversione all’agricoltura biologica è possibile solo per i prodotti con un solo ingrediente. Sono ammessi, inoltre, solo additivi, eccipienti e coadiuvanti tecnologici ritenuti innocui dalla commissione UE (es. acido citrico, acido ascorbico, farina di semi di carrube, ecc.), indicati in liste apposite. Tra gli aromi è ammesso esclusivamente l’impiego di sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali. E’ vietato l’impiego di coloranti di sintesi, additivi non blandi e, comunque, qualsiasi ingrediente (anche proveniente da agricoltura convenzionale) ottenuto o derivato da OGM. Quando il contenuto in ingredienti bio è compreso tra il 70 e il 95% è necessario riportare in etichetta la percentuale esatta di ingredienti certificati e precisare la loro tipologia nella lista degli ingredienti (normalmente viene utilizzato un segnale di richiamo in prossimità degli ingredienti certificati). I prodotti che possono vantare una percentuale superiore al 95% non devono riportare la % di ingredenti bio ed è concesso loro di applicare un apposito logo e label UE. Requisiti di processo Gli impianti di trasformazione, magazzinaggio e condizionamento devono essere in grado di garantire che la lavorazione dei prodotti da agricoltura biologica avvenga separatamente da quelli convenzionali, e di permettere la chiara identificazione e rintracciabilità delle materie prime e del prodotto finito. Il termine “biologico” deve essere sempre correlato al metodo di produzione agricolo. E’ vietato indicare in etichetta “prodotto biologico”. L’indicazione corretta è “prodotto/ingrediente da agricoltura biologica” o, nei casi previsti, “in conversione all’agricoltura biologica”. Nella etichettatura e nella pubblicità non devono contenere affermazioni che suggeriscano all’acquirente che il metodo biologico costituisce garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore. I requisiti più significativi da rispettare ai fini della conformità alla normativa del biologico (Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni) sono:qualifica dei fornitori biologici (che devono dimostrare la certificazione di conformità al metodo di produzione biologico rilasciata dall’ente di riferimento)controlli al ricevimento dei prodotti biologici (possibili attraverso i codici di controllo nelle etichette per il prodotti confezionati, indicazioni obbligatorie nel DDT, certificati di lotto/partita)separazione dei 2 cicli produttivi, biologico e convenzionale (cautela e prevenzione rispetto alle contaminazioni), compresa la fase di trasporto.analisi presso laboratori SINAL che operano con metodi analitici a elevata sensibilità (limite di determinazione < 10 ppb)gestione delle non conformità (come si comporta l’operatore verso il proprio fornitore qualora la partita consegnata sia risultata positiva all’analisi)In ogni caso devono essere adottate tutte le precauzioni tese ad evitare la convivenza del biologico con prodotti trattati in post raccolta (es vinclozolin su kiwi / difenile su arance), rimescolamenti tra prodotti convenzionali e biologici Vedi: Reg. CEE 2092/91 art. 1,5 e allegato I parte C, allegato III parte C, allegato VI. Requisiti di processo Il Reg. CE 328/04 ha imposto l’obbligo di assoggettamento al sistema di controllo a tutti gli operatori che commercializzano prodotti biologici (grossisti, distributori, ecc.). Sono esentati da questo obbligo (D.M. del 7 luglio 2005) solo i negozianti che vendono prodotti confezionati ed etichettati direttamente al consumatori o all’utilizzato finale.

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COSA E’

L’AGRICOLTURA BIOLOGICA

L’agricoltura biologica è un metodo di produzione definito e disciplinato a livello comunitario dal Regolamento CEE 2092/91 (Testo consolidato al 7 luglio 2004), e a livello nazionale dal D.M. 220/95. In agricoltura biologica non si utilizzano sostanze chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in genere), né Organismi Geneticamente Modificati (OGM). Alla difesa delle colture si provvede innanzitutto in via preventiva, selezionando specie resistenti alle malattie e intervenendo con tecniche di coltivazione appropriate come, per esempio:la rotazione delle colture cioè evitando di coltivare per più stagioni consecutive sullo stesso terreno la stessa pianta. Così facendo, da un lato si ostacola l’ambientarsi dei parassiti, e dall’altro si sfruttano in modo più razionale e meno intensivo le sostanze nutrienti del terreno;la piantumazione di siepi ed alberi che, oltre a ricreare il paesaggio, danno ospitalità ai predatori naturali dei parassiti e fungono da barriera fisica a possibili inquinamenti esterni;la consociazione, cioè coltivando in parallelo piante sgradite l’una ai parassiti dell’altra.In agricoltura biologica si usano fertilizzanti naturali come il letame ed altre sostanze organiche compostate (sfalci, ecc.) e sovesci, ossia si incorporano nel terreno piante appositamente seminate, come trifoglio o senape. In caso di necessità, per la difesa delle colture si interviene con sostanze naturali vegetali, animali o minerali: estratti di piante, insetti utili che predano i parassiti, farina di roccia o minerali naturali per correggere struttura e caratteristiche chimiche del terreno e per difendere le coltivazioni dalle crittogame. Qualora fosse necessario intervenire per la difesa delle coltivazioni da parassiti e altre avversità, l’agricoltore può fare ricorso esclusivamente alle sostanze di origine naturale espressamente autorizzate e dettagliate dal Regolamento europeo (con il criterio della cosiddetta “lista positiva”).

Gli allevamenti biologici

Anche l’allevamento biologico segue le norme dell’Unione Europea , con il Regolamento CE 1804/99, e a livello nazionale con il D.M. n.91436 del 4 Agosto 2000. Gli animali devono essere alimentati, secondo il proprio fabbisogno, con prodotti vegetali ottenuti ottenuti anch’essi con metodo di produzione biologico, coltivati di preferenza nella stessa azienda o nel comprensorio in cui l’azienda ricade. L’allevamento degli animali con metodo biologico è strettamente legato alla terra. Il numero dei capi che si possono allevare dipende dalla superficie di terreno disponibile. I sistemi di allevamento adottati devono soddisfare i bisogni etologici e fisiologici degli animali. Sono vietati il trapianto degli embrioni e l’uso di ormoni per regolare l’ovulazione eccetto in caso di trattamento veterinario di singoli animali. L’impiego di razze ottenute mediante manipolazione genetica è vietato. Il trasporto del bestiame deve essere quanto più breve possibile ed effettuarsi in modo da affaticare il meno possibile gli animali. Le operazioni di carico e scarico devono effettuarsi senza brutalità. E’ vietato l’uso di calmanti durante il tragitto. Il trattamento degli animali al momento della macellazione o dell’abbattimento deve limitare la tensione e, nello stesso tempo, offrire le dovute garanzie rispetto all’identificazione e alla separazione degli animali biologici da quelli convenzionali. E’ preferibile allevare razze autoctone, che siano ben adattate alle condizioni ambientali locali, resistenti alle malattie e adatte alla stabulazione all’aperto. Le condizioni di allevamento devono tenere conto del comportamento innato degli animali. In particolare; le strutture per l’allevamento devono essere salubri, correttamente dimensionate al carico di bestiame e devono consentire l’isolamento dei capi che necessitano di cure mediche. Inoltre devono essere assicurati sufficiente spazio libero a disposizione degli animali. Per ogni specie e categoria di animali il Regolamento CE 1804/99 definisce degli spazi minimi che devono essere garantiti sia al coperto (in stalle, ricoveri) sia all’aperto (paddock e altro). La dieta deve essere bilanciata in accordo con i fabbisogni nutrizionali degli animali. Il 100% degli alimenti dovrebbe essere di origine biologica controllata. Tuttavia, poiché ci possono essere delle difficoltà nell’approvvigionamento di alimenti biologici, è consentito l’impiego di alimenti non biologici fino al limite massimo del 10 % per i ruminanti e del 20% per gli altri animali, calcolati sulla sostanza secca della razione alimentare. Tale deroga è applicabile comunque solo fino al 24 agosto 2002. Non possono essere somministrati agli animali allevati con metodo biologico: stimolatori di crescita o stimolatori dell’appetito sintetici; conservanti e coloranti; urea; sottoprodotti animali (es. residui di macello o farine di pesce) ai ruminanti e agli erbivori monogastrici, fatta eccezione per il latte e i prodotti lattiero-caseari; escrementi o altri rifiuti animali; alimenti sottoposti a trattamenti con solventi (es. panelli di soia o altri semi oleosi) o addizionati di agenti chimici in genere; organismi geneticamente modificati; vitamine sintetiche.

L’attività di trasformazione dei

prodotti alimentari bio

Requisiti e specifiche di prodotto Gli ingredienti dei prodotti alimentari etichettati e venduti come biologici devono essere certificati bio almeno per il 70% (la percentuale si riferisce al totale degli ingredienti di origine agricola ed esclude acqua, sale, additivi ammessi, ecc.). Si possono utilizzare ingredienti convenzionali solo se rientrano tra quelli previsti dal Reg CE 2092/91 in una apposita lista positiva ristretta, e se i corrispondenti ingredienti bio non sono disponibili in quantità sufficiente sul mercato comunitario (es. zucchero di barbabietola, fruttosio, organismi acquatici diversi dai prodotti dell’acquacoltura, olio di girasole, ecc.) La commercializzazione di prodotti ottenuti con materie prime in conversione all’agricoltura biologica è possibile solo per i prodotti con un solo ingrediente. Sono ammessi, inoltre, solo additivi, eccipienti e coadiuvanti tecnologici ritenuti innocui dalla commissione UE (es. acido citrico, acido ascorbico, farina di semi di carrube, ecc.), indicati in liste apposite. Tra gli aromi è ammesso esclusivamente l’impiego di sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali. E’ vietato l’impiego di coloranti di sintesi, additivi non blandi e, comunque, qualsiasi ingrediente (anche proveniente da agricoltura convenzionale) ottenuto o derivato da OGM. Quando il contenuto in ingredienti bio è compreso tra il 70 e il 95% è necessario riportare in etichetta la percentuale esatta di ingredienti certificati e precisare la loro tipologia nella lista degli ingredienti (normalmente viene utilizzato un segnale di richiamo in prossimità degli ingredienti certificati). I prodotti che possono vantare una percentuale superiore al 95% non devono riportare la % di ingredenti bio ed è concesso loro di applicare un apposito logo e label UE. Requisiti di processo Gli impianti di trasformazione, magazzinaggio e condizionamento devono essere in grado di garantire che la lavorazione dei prodotti da agricoltura biologica avvenga separatamente da quelli convenzionali, e di permettere la chiara identificazione e rintracciabilità delle materie prime e del prodotto finito. Il termine “biologico” deve essere sempre correlato al metodo di produzione agricolo. E’ vietato indicare in etichetta “prodotto biologico”. L’indicazione corretta è “prodotto/ingrediente da agricoltura biologica” o, nei casi previsti, “in conversione all’agricoltura biologica”. Nella etichettatura e nella pubblicità non devono contenere affermazioni che suggeriscano all’acquirente che il metodo biologico costituisce garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore. I requisiti più significativi da rispettare ai fini della conformità alla normativa del biologico (Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni) sono:qualifica dei fornitori biologici (che devono dimostrare la certificazione di conformità al metodo di produzione biologico rilasciata dall’ente di riferimento)controlli al ricevimento dei prodotti biologici (possibili attraverso i codici di controllo nelle etichette per il prodotti confezionati, indicazioni obbligatorie nel DDT, certificati di lotto/partita)separazione dei 2 cicli produttivi, biologico e convenzionale (cautela e prevenzione rispetto alle contaminazioni), compresa la fase di trasporto.analisi presso laboratori SINAL che operano con metodi analitici a elevata sensibilità (limite di determinazione < 10 ppb)gestione delle non conformità (come si comporta l’operatore verso il proprio fornitore qualora la partita consegnata sia risultata positiva all’analisi)In ogni caso devono essere adottate tutte le precauzioni tese ad evitare la convivenza del biologico con prodotti trattati in post raccolta (es vinclozolin su kiwi / difenile su arance), rimescolamenti tra prodotti convenzionali e biologici Vedi: Reg. CEE 2092/91 art. 1,5 e allegato I parte C, allegato III parte C, allegato VI. Requisiti di processo Il Reg. CE 328/04 ha imposto l’obbligo di assoggettamento al sistema di controllo a tutti gli operatori che commercializzano prodotti biologici (grossisti, distributori, ecc.). Sono esentati da questo obbligo (D.M. del 7 luglio 2005) solo i negozianti che vendono prodotti confezionati ed etichettati direttamente al consumatori o all’utilizzato finale.
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